| Le Onlus |
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La sigla ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) indica una categoria tributaria che gli articoli 10 e seguenti del D.Legs. 4 Dicembre 1997, n°460, prevedono possa essere assunta da Associazioni, Comitati, Fondazioni, Società Cooperative e altri Enti di carattere privato con o senza personalità giuridica i cui statuti o atti costitutivi redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata, autenticata o registrata, prevedono una serie di requisiti.
Tale qualifica dà la possibilità alle ONLUS di godere di “agevolazioni fiscali”. E’ possibile distinguere alcune categorie che rientrano nelle ONLUS: Le Organizzazioni di Volontariato, in cui rientra l’Ente JESUS MISSIONE CRISTIANA AIUTI SOCIALI; Le Cooperative Sociali; I Consorzi di Cooperative Sociali; Questo tipo di Organizzazioni sono chiamate “ONLUS DI DIRITTO”. Altre categorie di Enti hanno invece la possibilità di derogare al divieto di svolgere attività diverse da quelle previste tassativamente e sono riconosciute come “ONLUS PARZIARIE” che comprendono: Enti Ecclesiastici con cui lo Stato ha stipulato accordi; Associazioni di Promozione Sociale, in cui rientra l’A.S.A.S. , ASSOCIAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI SOCIALI, ricompresa tra gli Enti di cui l’articolo 3 della legge 25 Agosto 1991, n°287 le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno insieme alle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e bevande nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e dagli Enti a carattere nazionale. Al fine di acquisire la qualifica tributaria ONLUS, è necessario che gli Enti richiedenti abbiano una serie di requisiti: svolgimento di almeno una delle seguenti attività: Assistenza Sociale e Socio Sanitaria; Beneficenza; Istruzione; Formazione; Sport dilettantistico; Promozione della Cultura e dell’Arte; Tutela e valorizzazione dell’Arte e della Storia; Tutela e valorizzazione dell’Ambiente; Tutela dei diritti civili; Ricerca scientifica di particolare interesse Sociale; Esclusivo proseguimento di finalità di solidarietà sociale; Divieto di svolgere attività diverse da quelle su mensionate ad ad eccezione di quelle attività ad esse connesse; Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi digestione, cioè fondi o riserve durante la vita dell’organizzazione, ad eccezione che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che sempre per legge, per statuto o per regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; Obbligo di impiegare i fondi e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse; Obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui l’articolo 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; Obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto annuale; Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età, il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni per lo statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione; L’uso, nella denominazione o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo ONLUS; La categoria delle ONLUS è destinataria di un regime tributario di favore per quanto riguarda le imposte sui redditi, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte indirette. Una condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali è l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle ONLUS, tenute dalle Direzioni Regionali delle Entrate competenti per territorio. A partire dal 17 Marzo 2005 le imprese e le persone fisiche potranno dedurre dal proprio reddito imponibile fino al 10% dello stesso, qualora questo sia stato destinato a donazioni a favore di ONLUS. Il tetto massimo di deducibilità è di 70.000,00. Le persone fisiche possono beneficiare di una detrazione delle imposte del 19%. Con la legge “più dai meno versi” si è resa possibile inoltre una maggior deducibilità delle donazioni effettuate a favore delle organizzazioni ONLUS e si è così favorita l’attività di <> Dal 2006 le ONLUS, infine, possono concorrere al <>. |
