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La sigla ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) indica una categoria tributaria che gli articoli 10 e seguenti del D.Legs. 4 Dicembre 1997, n°460, prevedono possa essere assunta da Associazioni, Comitati, Fondazioni, Società Cooperative e altri Enti di carattere privato con o senza personalità giuridica i cui statuti o atti costitutivi redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata, autenticata o registrata, prevedono una serie di requisiti.
Tale qualifica dà la possibilità alle ONLUS di godere di “agevolazioni fiscali”.
E’ possibile distinguere alcune categorie che rientrano nelle ONLUS:

Le Organizzazioni di Volontariato, in cui rientra l’Ente JESUS MISSIONE CRISTIANA AIUTI SOCIALI;
Le Cooperative Sociali;
I Consorzi di Cooperative Sociali;

Questo tipo di Organizzazioni sono chiamate “ONLUS DI DIRITTO”.

Altre categorie di Enti hanno invece la possibilità di derogare al divieto di svolgere attività diverse da quelle previste tassativamente e sono riconosciute come “ONLUS PARZIARIE” che comprendono:

Enti Ecclesiastici con cui lo Stato ha stipulato accordi;
Associazioni di Promozione Sociale, in cui rientra l’A.S.A.S. , ASSOCIAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI SOCIALI, ricompresa tra gli Enti di cui l’articolo 3 della legge 25 Agosto 1991, n°287 le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno insieme alle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e bevande nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e dagli Enti a carattere nazionale.

Al fine di acquisire la qualifica tributaria ONLUS, è necessario che gli Enti richiedenti abbiano una serie di requisiti:

svolgimento di almeno una delle seguenti attività:

Assistenza Sociale e Socio Sanitaria;
Beneficenza;
Istruzione;
Formazione;
Sport dilettantistico;
Promozione della Cultura e dell’Arte;
Tutela e valorizzazione dell’Arte e della Storia;
Tutela e valorizzazione dell’Ambiente;
Tutela dei diritti civili;
Ricerca scientifica di particolare interesse Sociale;



Esclusivo proseguimento di finalità di solidarietà sociale;

Divieto di svolgere attività diverse da quelle su mensionate ad
ad eccezione di quelle attività ad esse connesse;


Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi digestione, cioè fondi o riserve durante la vita dell’organizzazione, ad eccezione che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS, che sempre per legge, per statuto o per regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
Obbligo di impiegare i fondi e avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse;
Obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui l’articolo 3, comma 190, della legge 23 Dicembre 1996, n°662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
Obbligo di redigere il bilancio e il rendiconto annuale;
Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età, il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni per lo statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione;
L’uso, nella denominazione o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo ONLUS;
La categoria delle ONLUS è destinataria di un regime tributario di favore per quanto riguarda le imposte sui redditi, l’imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre imposte indirette.
Una condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali è l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle ONLUS, tenute dalle Direzioni Regionali delle Entrate competenti per territorio.
A partire dal 17 Marzo 2005 le imprese e le persone fisiche potranno dedurre dal proprio reddito imponibile fino al 10% dello stesso, qualora questo sia stato destinato a donazioni a favore di ONLUS.
Il tetto massimo di deducibilità è di 70.000,00.
Le persone fisiche possono beneficiare di una detrazione delle imposte del 19%.
Con la legge “più dai meno versi” si è resa possibile inoltre una maggior deducibilità delle donazioni effettuate a favore delle organizzazioni ONLUS e si è così favorita l’attività di <>

Dal 2006 le ONLUS, infine, possono concorrere al <>.